29/06/2011 - Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nr. 133 in data odierna del Decreto 3 giugno 2011 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, vengono definite le categorie dei soggetti che possono beneficiare degli incentivi fiscali volti a favorire il rientro dei lavoratori in Italia (ex art. art. 2, secondo comma, della legge 238/2010 e Decreto 30 marzo 2011 del Ministro degli Affari esteri, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche sociali e dell'Economia e delle Finanze).
Il Decreto 3 giugno 2011 stabilisce che le agevolazioni si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, nati successivamente al 1 gennaio 1969, i quali sono assunti o avviano un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il domicilio, nonche' la residenza entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attivita' e che - alla data del 20 gennaio 2009 - siano in possesso di requisiti tassativamente indicati con riferimento, rispettivamente, ai lavoratori e agli studenti. In particolare si tratta:
- dei lavoratori con titolo di laurea che hanno risieduto continuativamente per almeno 2 anni in Italia e che negli ultimi 2 o piu' anni abbiano svolto fuori del proprio Paese d'origine e dell'Italia un'attivita' di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa (cfr.comma 1);
- degli studenti che hanno risieduto continuativamente per almeno 2 anni in Italia e che negli ultimi 2 o piu' anni abbiano conseguito fuori del proprio Paese di origine e dell'Italia un titolo di laurea o una specializzazione post-lauream (cfr.comma 2).
Sono esclusi dalle agevolazioni fiscali i dipendenti della pubblica amministrazione nonche' delle imprese di diritto italiano, titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato i quali, in forza di tale rapporto, svolgano all'estero la loro attivita' lavorativa (cfr. comma 3).
PROROGA DEI TERMINI
Si avvisa che, ai sensi della legge 24/02/2012 n. 14 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29/12/2011, n. 216 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative), i benefici fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori di cui alla legge 30/12/2010, n. 238 spettano fino al periodo di imposta in corso al 31/12/2015, a condizione che i requisiti previsti siano posseduti dagli interessati a partire dal 20/01/2009.
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